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D.Lvo 22/02/2006 n. 128

Decreto Legislativo 22 febbraio 2006 n.128

Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonchè all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004 n. 239.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

-Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

-Vista la legge 23 agosto 2004 n. 239, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 52, come modificato dall'articolo 1, comma 8, della legge 17 agosto 2005, n. 168, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005 n. 115;

-Vista la legge 21 marzo 1958 n. 327;

-Vista la legge 13 maggio 1961 n. 469;

-Vista la legge 28 marzo 1962 n. 169;

-Vista la legge 26 luglio 1965 n. 966;

-Vista la legge 2 febbraio 1973 n. 7, così come modificata dalla legge 1° ottobre 1985 n. 539;

-Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 dicembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1986;

-Vista la legge 9 gennaio 1991 n. 9;

-Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 577, e successive modificazioni;

-Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334, così come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005 n. 238;

-Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504;

-Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998 n. 37;

-Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;

- Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano reso nella riunione del 26 gennaio 2006;

-Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2006;

- Su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della giustizia e dell'ambiente e della tutela del territorio; DLS 22/02/2006 n.128 – Installazione ed esercizio impianti GPL, distribuzione GPL.

emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina l'installazione e l'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio liquefatti, di seguito denominati GPL, nonchè l'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per

a) impianto di riempimento, travaso e deposito di GPL: l'impianto costituito, congiuntamente o disgiuntamente, da uno o più serbatoi fissi, da recipienti mobili, da apparecchiature per l'imbottigliamento, da uno o più punti di travaso e di riempimento, così come definiti dall'articolo 2 del decreto del Ministero dell'interno 13 ottobre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 1994

b) ente competente: la regione, la provincia autonoma o l'ente al quale le stesse hanno conferito le funzioni autorizzative amministrative concernenti le attività di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004 n. 239.

Art. 3 - Autorizzazioni e monitoraggio

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004 n. 239, sono rilasciate dall'ente competente, sulla base della normativa vigente in materia di impianti di produzione, lavorazione e stoccaggio di oli minerali.

2. Le domande di autorizzazione di cui al comma 1, contengono, in particolare

a) il nome e il domicilio del richiedente e, nel caso di società, del legale rappresentante, nonchè le indicazioni di cui all'articolo 2250, commi primo e secondo, del codice civile

b) l'ubicazione delle opere ed il nominativo del soggetto proprietario del suolo sul quale si intendono realizzare le opere stesse

c) la capacità di ciascun serbatoio nonchè la capacità totale di stoccaggio, con l'indicazione dell'eventuale prodotto imbottigliato con la specificazione del prodotto da stoccare

d) l'impegno del titolare a mantenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione il deposito.

3. L'ente competente comunica al Ministero delle attività produttive, secondo la tempistica indicata nell'accordo di programma di cui al comma 4, le au- torizzazioni rilasciate, ai fini dello svolgimento da parte del Ministero stesso della funzione di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), numero 3), della legge 23 agosto 2004 n. 239.

4. Per lo svolgimento delle attività di indirizzo strategico, programmatico e di monitoraggio del settore, i Ministeri delle attività produttive, dell'interno, e dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle dogane stipulano, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo di programma con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nel quale sono indicate le modalità di rilevazione statistica dei dati relativi alle attività disciplinate dal presente provvedimento e la trasmissione degli stessi da parte del Ministero delle attività produttive agli enti competenti.

5. Ai fini di cui al comma 4, ogni azienda distributrice di GPL comunica annualmente, al Ministero delle attività produttive, la consistenza numerica del proprio parco recipienti e le sue successive variazioni, secondo le indicazioni contenute nell'accordo di programma di cui al comma 4.

Art. 4 - Dimensioni minime dei nuovi impianti

1. Al fine di assicurare adeguati livelli di sicurezza e di garantire e migliorare il servizio all'utenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorizzazioni all'installazione e esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali di cui all'articolo 1, comma 56, lettera a), della legge 23 agosto 2004 n. 239, sono rilasciate per impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL di capacità non inferiore a 100 mc in serbatoi fissi.

Art. 5 - Obblighi di sicurezza

1. Fermo restando per gli impianti di cui all'articolo 1, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi, il titolare dell'impianto, qualora non sia già sottoposto agli obblighi previsti dal decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005 n. 238, redige, secondo i criteri di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005 n. 238, un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza.

2. Gli impianti non sottoposti agli obblighi previsti dal decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005 n. 238, di cui al comma 1, sono soggetti a verifiche ispettive svolte DLS 22/02/2006 n.128 – Installazione ed esercizio impianti GPL, distribuzione GPL. dall'ente competente, secondo i criteri di cui all'articolo 25 dello stesso decreto.

3. Il titolare della concessione per l'esercizio di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), rilasciata prima della data di entrata in vigore del presente decreto, provvede, pena la decadenza del titolo, agli adempimenti previsti dal comma 1, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6 - Esenzioni

1. Fermo restando gli adempimenti di prevenzione incendi, non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 3, i depositi di GPL annessi al servizio di reti canalizzate, i depositi di GPL per usi privati, industriali ed agricoli e comunque destinati ad uso non commerciale, aventi capacità complessiva non superiore a 26 mc.

2. Le disposizioni degli articoli 4, comma 1, e 5, non si applicano ai depositi di GPL per usi privati, agricoli ed industriali ed ai depositi di GPL annessi al servizio di reti canalizzate e comunque destinati ad uso non commerciale.

3. Gli esercenti depositi di GPL per uso privato, agricolo ed industriale, e comunque destinati ad uso non commerciale, aventi capacità complessiva non superiore a 26 mc sono esentati dagli obblighi indicati nell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504.

4. Al fine di razionalizzare il sistema dei depositi di GPL in bombole, al comma 1 dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1962 n. 169, le parole: «chilogrammi 500 di prodotto» sono sostituite dalle seguenti: «chilogrammi 1000 di prodotto».

Art. 7 - Divieti

1. Sono vietati l'imbottigliamento di GPL e il carico delle autobotti al di fuori degli impianti autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 56, della legge del 23 agosto 2004 n. 239.

2. I titolari di autorizzazione per l'esercizio di depositi di GPL in bombole, non sono autorizzati alla distribuzione e alla vendita di GPL in serbatoi installati presso i consumatori finali.

Art. 8 - Norme per l'esercizio dell'attività di distribuzione di GPL attraverso bombole. Requisiti soggettivi

1. L'attività di distribuzione e vendita di GPL attraverso bombole è esercitata dal soggetto proprietario delle bombole stesse e in possesso di uno dei seguenti requisiti

a) essere titolare della autorizzazione prevista per l'installazione e l'esercizio di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)

b) essere titolare dell'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali con stoccaggio di GPL

c) avere la disponibilità di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera

a).

2. La disponibilità di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), implica, pena la decadenza del titolo che l'interessato sia in possesso di uno dei seguenti requisiti

a) essere controllato o controllare, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società titolare della autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1

b) far parte di un consorzio di imprese di durata non inferiore ai cinque anni, costituito ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile, titolare della autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1

c) aver stipulato un contratto di durata non inferiore ai cinque anni, di affitto d'azienda ai sensi dell'articolo 2562 codice civile o di locazione in esclusiva di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), anche se inserito in impianti di lavorazione

d) aver stipulato un contratto, di durata non inferiore ai cinque anni di comodato d'uso in esclusiva, di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), anche se inserito in impianti di lavorazione.

Art. 9 - Norme per l'esercizio dell'attività di distribuzione di GPL attraverso bombole. Requisiti oggettivi

1. Oltre ai requisiti soggettivi di cui all'articolo 8, chiunque intenda esercitare l'attività di distribuzione e vendita di GPL con bombole di proprietà deve avere i seguenti requisiti oggettivi

a) avere la disponibilità esclusiva di serbatoi fissi aventi capacità volumetrica non inferiore al 10 per cento della capacità volumetrica complessiva di tutte le bombole di proprietà

b) avere adempiuto agli obblighi previsti nell'articolo 16.

2. Ai fini della determinazione del rapporto percentuale di cui al comma 1, lettera a), si fa riferimento alla capacità totale di tutti i serbatoi fissi esistenti in tutti i depositi, nelle raffinerie e negli impianti petrolchimici

a) di proprietà del titolare della autorizzazione o appartenenti a società collegate o dal medesimo controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o comunque dallo stesso partecipate, in proporzione all'entità della quota di partecipazione DLS 22/02/2006 n.128 – Installazione ed esercizio impianti GPL, distribuzione GPL.

b) di proprietà del consorzio di imprese di cui all'articolo 8, comma 2, lettera

b), in proporzione alla quota consortile

c) per i quali siano stati stipulati contratti di affitto d'azienda, di locazione o di comodato d'uso in esclusiva, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere

c) e d).

 

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